STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE- NATURA
Articolo 1
E’ costituita l’Associazione denominata “Centro Missionario Magentino -
Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale”
(C.M.M.). con sede in MARCALLO CON CASONE (MI), Via Manzoni n. 73/75. la quale
potrà istituire sedi secondarie sia in Italia che all’estero.
Articolo 2
L’Associazione collabora con i Gruppi Missionari Parrocchiali, Decanali e Centri
Missionari Diocesani e con gli altri Organismi di Volontariato per la promozione
e lo sviluppo dei Popoli.
L’Associazione coopera con Organismi, Enti, e Governi dei Paesi in via di
sviluppo.
Articolo 3
Fine dell’organizzazione è:
a) promuovere un servizio di animazione al Volontariato e di sensibilizzazione
sui problemi del Terzo Mondo, sollecitando ad una presa di coscienza e di
responsabilità l’opinione pubblica, Organismi di base e scuole di fronte ai
problemi dei popoli in via di sviluppo.
b) preparare ed inviare Volontari professionalmente qualificati in paesi in via
di sviluppo per cooperare alla crescita sociale, tecnica ed economica dei
medesimi.
c) predisporre progetti di opere e infrastrutture a carattere agricolo,
manifatturiero e di servizio, di interesse pubblico, di intesa con le Autorità
locali e Religiose;
Realizzare i progetti con i propri volontari in collaborazione con i locali
anche mediante f invio di materiali e mezzi necessari;
Preparare e responsabilizzare i nativi alla gestione delle realizzazioni già
effettuate;
Preparare e curare f inoltro dei progetti presso le sedi idonee per le
approvazioni e gli eventuali finanziamenti. d) provvedere alla raccolta e
spedizione di viveri, medicinali, materiali e quanto altro occorre per la
realizzazione di programmi ed iniziative a favore di popolazioni toccate da
carestie, calamità e sottosviluppo.
e) ospitare e provvedere alla formazione professionale di persone provenienti da
Paesi in via di sviluppo, in modo particolare provvedere ai bisognosi, agli
emarginati, agli orfani, ai rifugiati, agli anziani e giovani poveri, alla cura
e riabilitazione dei minorati psicofisici ed alle problematiche relative
all’accoglienza ed inserimento dei lavoratori stranieri, nel territorio
regionale.
f) favorire lo scambio di esperienze fra i popoli e le Chiese di tutto il mondo.
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Articolo 4
Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione:
- promuove la formazione di laici che con spirito di servizio donano, nelle
forme debite, la propria competenza e attività a Comunità e Paesi in via di
sviluppo, inserendosi in questi per un tempo determinato;
- assiste i Volontari che risiedono all’estero e favorisce il reinserimento al
loro rientro dopo il servizio;
- anima la formazione di gruppi di sostegno, anche non associati, che svolgono
nello spirito dell’Associazione un’attività di lavoro, di studio e di assistenza
a favore dei Paesi in via di sviluppo.
Organizza le iniziative dei propri volontari, dirette allo svolgimento delle
attività di assistenza ai bisognosi, agli emarginati, agli orfani, ai rifugiati,
agli anziani e giovani poveri, alla cura e riabilitazione dei minorati
psicofisici ed alle problematiche relative all’accoglienza ed inserimento dei
lavoratori stranieri nell’ambito del territorio regionale e segnatamente
comunali.
PATRIMONIO
Articolo 5
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
o) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dai contributi ordinari e straordinari degli associati, dovuti ai sensi
dell’art. 9;
b) dall’utile derivante da manifestazioni promozionali volte alla
sensibilizzazione agli scopi della Associazione;
e) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.
SOCI
Articolo 6
Il Centro Missionario Magentino è costituito da Soci ordinari e Soci
Straordinari.
Sono Soci Ordinari:
a) coloro che abbiano preso parte a corsi di formazione o abbiano svolto il
proprio servizio come Volontari nei Paesi in via di sviluppo.
b) le persona, Enti e Associazioni che condividono lo spirito dell’Associazione
e perseguono attività complementari. Sono soci straordinari le Persone, Enti, e
Associazioni che, sensibili alle finalità dell’Associazione, partecipano
all’attività culturale e ne sostengono il fine.
Possono venire ammessi all’Associazione tutti coloro intendono perseguirne lo
scopo.
Le domande di ammissione devono essere presentate con
lettera indirizzata al Consiglio Direttivo, che potrà respingerle, con decisione
motivata, quando il richiedente non offra serie garanzie di rettitudine morale
ovvero abbia convinzioni morali incompatibili con i principi di rispetto per la
dignità dell’uomo e per la libertà di pensiero, così come cristianamente intesi.
Articolo 7
L’appartenenza all’Associazione implica l’obbligo di osservare questo Statuto e
le deliberazioni che, in base ad esso, saranno prese dai Competenti Organi
Associativi.
Gli Associati devono astenersi da qualunque atto o fatto che possa comunque
essere o divenire pregiudizievole al conseguimento dello scopo associativo;
hanno diritto di partecipare alla vita dell’associazione, frequentandone la sede
ed intervenendo a ogni manifestazione o iniziativa; hanno altresì il diritto di
essere eletti alle cariche sociali.
L’Associazione persegue i propri fini prevalentemente attraverso le attività
rese dai volontari, le cui prestazioni devono essere personali, spontanee e
gratuite.
Articolo 8
La qualità di Associato si perde per recesso volontario o per esclusione, che
deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.
Articolo 9
La misura e le modalità di pagamento del contributo ordinario annuo e degli
eventuali contributi straordinari-dovuti dagli Associati sono deliberate
dall’Assemblea ordinaria.
Articolo 10
Sono Organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Collegio Sindacale
d) Il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sono gratuite.
Articolo 11
L’assemblea può essere convocata a iniziativa del Consiglio Direttivo e deve
essere convocata per le deliberazioni di cui all’Art. 14, almeno una volta
all’anno.
Ogni esercizio comincia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre.
L’assemblea è convocata presso la sede dell’Associazione o in altro luogo
mediante avviso, da comunicarsi per mezzo lettera oppure affissione all’albo
della Associazione, contenente l’indicazione del giorno e dell’ora
dell’adunanza, in prima e in seconda convocazione, e l’elenco delle materie da
trattare.
L’avviso è comunicato ad ogni Associato od affisso almeno quindici giorni prima
di quello fissato per l’adunanza, salvo il caso di particolare urgenza, in cui
può essere comunicato anche per telegramma, telefono o mass media, tuttavia con
l’osservanza di un termine minimo di ventiquattro ore.
L’assemblea deve pure essere convocata su richiesta firmata da almeno un decimo degli Associati a norma dell’art. 20 C.C.
Articolo 12
Ogni Associato ha diritto a un voto. Non possono partecipare all’Assemblea gli
Associati inadempienti con quanto previsto dall’Art. 9.
Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati.
L rappresentanza deve essere conferita per iscritto. Ogni Associato non può
rappresentare più di un altro Associato.
Articolo 13
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza,
dal Vice-Presidente o, in assenza anche di questo, da un Consigliere designato
dagli intervenuti. Questi designano in ogni caso il Segretario.
L’Assemblea, con la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni di
quella ordinaria, può stabilire che la votazione avvenga a scrutinio segreto.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione sono prese a
maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli Associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti.
Sia in prima sia in seconda convocazione per le deliberazioni dell’Assemblea
straordinaria occorrono la presenza di almeno metà degli Associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, per deliberare lo
scioglimento della Associazione è necessario il voto favorevole di almeno te
quarti degli Associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea prese in conformità alla Legge e a questo
Statuto vincolano tutti gli Associati, ancorché non siano intervenuti o siano
dissenzienti.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da Verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario. Estratto di verbale deve essere inviato ad ogni
socio.
Articolo 14
L’Assemblea Ordinaria:
1) Approva i Bilanci annuali preventivo e consuntivo;
2) Dà le direttive generali e gli indirizzi programmatici al Consiglio
Direttivo;
3) Nomina i Consiglieri e i membri del Collegio Sindacale;
4) Determina la misura dei contributi ordinari annui e dei contributi
straordinari e fissa le modalità di pagamento.
5) Delibera sul Regolamento per il funzionamento dell’Associazione e
sulle modifiche dell’atto costitutivo, statutarie e del regolamento.
6) Delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
e su quanto altro a Lei demandato per Legge o Statuto.
Articolo 15
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto di un minimo di
cinque ad un massimo di quindici Consiglieri, sempre in numero dispari, secondo
le risoluzioni dell’Assemblea.
Fra essi, ove esistente per nomina assembleare, deve computarsi il Sacerdote
Cattolico Assistente Spirituale, che è Consigliere di diritto.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi- membri il Presidente, il
Vice-Presidente ed il Tesoriere.
I Consiglieri nominati dall’Assemblea durano in carica un triennio e sono
rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri sia di ordinaria che di
straordinaria amministrazione. eccettuati soltanto quelli di competenza
dell’Assemblea.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o a richiesta di tre dei suoi membri, o
dal Collegio Sindacale e, in ogni caso, almeno quattro volte l’anno; esso è
validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e
delibera a maggioranza di voti.
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario nominato dal Consiglio stesso.
Articolo 16
La firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio
spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente
o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, al consigliere più anziano
d’età.
Articolo 17
Il Tesoriere custodisce e maneggia i fondi della Associazione, cura le
riscossioni e i pagamenti e prepara i bilanci annuali preventivo e consuntivo e
le inerenti relazioni del Consiglio.
Per l’emissione di titoli di pagamento occorre la firma abbinata del Tesoriere e
del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice-Presidente.
Articolo 18
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti
dall’Assemblea.
I Sindaci nominati dall’Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 19
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri anche non soci, che durano in
carica tre anni, e sono rieleggibili.
Ad essi è demandata la risoluzione preventiva ed obbligatoria, in via amichevole
e con giudizio di equità, di qualunque controversia sociale.
Articolo 20
In caso di scioglimento, il patrimonio del1’Associazione sarà devoluto secondo le determinazioni che l’assemblea assumerà con proprie delibere, in accordo con le disposizioni contenute nell’articolo 5 della legge 11/8/91 n. 266 e successive eventuali modifiche.